Statuto della Fondazione Enzo Badioli

ART. 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita ai sensi dell'art. 12 e seguenti del codice civile per volontà della Banca di Credito Cooperativo di Roma - Società Cooperativa a responsabilità limitata - in memoria di Enzo Badioli, una Fondazione denominata Enzo Badioli.
Essa ha sede in Roma presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma in Via Sardegna 129 e potrà istituire altre sedi, uffici e unità operative secondo le disposizioni del presente statuto.


ART. 2

SCOPO

È scopo della Fondazione promuovere la conoscenza e la diffusione, l'approfondimento e la divulgazione del pensiero e dell'opera di Enzo Badioli in campo sociale ed economico, in particolare per lo sviluppo del credito cooperativo, nonché della sua testimonianza di fede cristiana vissuta nel sociale quale connubio tra fede ed attività volta allo sviluppo di un sistema economico equo e solidale, pur nel rispetto dei canoni di efficienza delle attività economiche.
La Fondazione promuove ed attiva inoltre ogni iniziativa relativa all'approfondimento dei problemi concernenti lo sviluppo economico-sociale, politico e culturale della società contemporanea, con particolare riferimento allo sviluppo dei fenomeni legati alle varie forme dell'economia sociale e dei movimenti associativi e di volontariato.
In particolare la Fondazione, che esercita la propria attività senza fine di lucro cura:
1) l'organizzazione e il funzionamento, anche in collaborazione con enti ed organismi pubblici e privati, nazionali ed internazionali di iniziative volte alla educazione, preparazione e formazione dei giovani, con particolare riferimento alla qualificazione professionale di operatori, tecnici e dirigenti da destinare a imprese o società finanziarie collegate e/o partecipate e società di servizi parabancari;
2) la promozione di iniziative di sostegno e sviluppo di attività imprenditoriali cooperative in Italia ed in paesi esteri in via di sviluppo, anche mediante attività formativa gestita in via diretta o indiretta
3) il conferimento di borse di studio e premi su tematiche definite dal Consiglio di Amministrazione;
4) la promozione di studi, pubblicazioni e attività di divulgazione sulle iniziative della Fondazione;
5) l'istituzione e la gestione di biblioteche, videoteche e centri di documentazione, anche in collaborazione con enti ed organismi pubblici e privati, promuovendo la raccolta di materiale bibliografico e documentario relativo ad Enzo Badioli ed alla storia del movimento cattolico dei lavoratori e della Cooperazione in genere;
6) la promozione, produzione e distribuzione di attività editoriali in proprio;
7) la promozione e svolgimento anche in collaborazione con altri organismi di studi, approfondimenti e ricerche circa la realtà economica italiana con specifico riguardo al sistema delle piccole e medie imprese ed al settore della Cooperazione.
La Fondazione può inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie utili al perseguimento dei propri scopi.


ART.3

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione e descritti nell'atto costitutivo del quale il presente statuto è parte integrante. Tale patrimonio potrà essere aumentato e alimentato con donazioni, eredità, legati ed erogazioni di quanti apprezzino e condividano gli scopi della fondazione e vogliano contribuire al loro conseguimento.
La Fondazione ricerca e persegue altresì l'ottenimento di contributi per lo svolgimento dei propri programmi e attività presso enti ed organismi sia pubblici che privati.
La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio. I contributi e i proventi di sponsorizzazioni erogati anche dal fondatore, non costituiscono incremento patrimoniale, ma sono utilizzati per finanziare le attività della Fondazione unitamente ai proventi della gestione ed agli eventuali residui di amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione provvederà ad investire il denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.


ART. 4

ADERENTI ALLA FONDAZIONE

Possono essere ammesse a far parte della Fondazione persone fisiche e giuridiche (pubbliche e private) che condividano le finalità della Fondazione stessa e si obblighino a concorrere con mezzi economici e materiali al funzionamento e finanziamento della sua attività.
Ai fini dell'ammissione:
- le persone fisiche che debbono possedere i requisiti di buona condotta morale e civile e professare notoriamente idee e sentimenti ispirati alla democrazia, alla dottrina sociale cristiana, alla diffusione dei valori etici della Cooperazione e della solidarietà sociale, devono presentare domanda, al Consiglio di Amministrazione indicando oltre alle generalità complete, l'attività svolta in relazione ai requisiti. richiesti nonché l'ammontare della dotazione che si propone di sottoscrivere come apporto patrimoniale;
- le persone giuridiche che debbono avere quale scopo sociale la diffusione della dottrina sociale cristiana nonché i principi della cooperazione, della mutualità e della solidarietà sociale, devono presentare la richiesta di ammissione sottoscritta dal legale rappresentante corredata dall'estratto della delibera dell'Organo competente a deliberare relativamente all'adesione ed in cui dovrà altresì essere indicata la quota dei beni che si impegna portare in dotazione.
Sull'ammissione decide ad insindacabile giudizio il Consiglio di Amministrazione; non è ammesso l'acquisto per successione a qualsiasi titolo dovuta.
All'atto dell'ammissione il richiedente dovrà versare la quota della propria dotazione al patrimonio della Fondazione.
Qualora l'ammesso effettui conferimenti patrimoniali che rappresentino almeno la decima parte del patrimonio ricevuto in dotazione dal fondatore, costui potrà designare un membro del Consiglio di Amministrazione così come specificato sub art. 6.
Sono esclusi, con apposite delibere del Consiglio di Amministrazione, gli aderenti che non ottemperino agli impegni finanziari assunti e coloro che ne facciano richiesta a mezzo lettera raccomandata; a questi ultimi non spetta la restituzione delle somme o quote comunque versate.


ART. 5

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della fondazione:
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Comitato Scientifico;
- il Revisore dei Conti.


ART. 6

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di sette ad un massimo di nove membri che durano in carica tre anni e - tranne i primi nominati nell'atto costitutivo - sono designati come appresso:
- sei, tra cui il Presidente, su indicazione del fondatore (Banca di Credito Cooperativo di Roma);
- uno su indicazione della famiglia Badioli (eredi di Enzo Badioli: moglie, figli e loro discendenti in linea retta);
- due su indicazione degli aderenti che ai sensi del precedente art. 4 avranno eseguito conferimenti patrimoniali nella misura. ivi specificata.
I componenti il Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta salvo il rimborso delle spese, eventualmente sostenute in ragione dell'ufficio.


ART. 7

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è l'Organo di gestione della Fondazione al quale competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Ad esso spetta in particolare:
- approvare:
entro il mese di dicembre il bilancio preventivo, accompagnato da programma annuale di attività;
entro il mese di aprile il conto consuntivo dell'anno precedenti corredato dalla Relazione del Revisore dei Conti;
- predisporre i programmi annuali e pluriennali di attività;
- deliberare tutte le iniziative di attuazione dei fini statutari e del programma annuale;
- esaminare le domande di adesione alla Fondazione e decidere, relativamente ad esse;
- proporre le modifiche statutarie nel rispetto della volontà del fondatore, (Banca di Credito Cooperativo di Roma) il cui assenso deve essere sempre preventivamente acquisito, e comunque nel rispetto della legge e previa autorizzazione dell'Autorità Governativa;
- eleggere il Vice Presidente e disporre deleghe di poteri ad amministratori;
- definire gli eventuali compensi ed indennità ai componenti del Comitato Scientifico di cui al successivo art. 10;
- assumere decisioni circa la stipula di contratti e convenzioni necessarie per lo svolgimento delle attività, nonché relativamente alla definizione dell'apparato, alle assunzioni e alla organizzazione del lavoro;
- convalidare i provvedimenti adottati in caso di urgenza dal Presidente;
- deliberare in genere su qualsiasi attività negoziale, nonché sulla accensione di mutui, su acquisti e vendite di beni mobili e immobili, su locazioni finanziarie, sulla assunzione di obbligazioni anche cambiarie e su operazioni di disposizione a lungo termine del patrimonio mobiliare;
- compiere ed effettuare altresì tutti gli atti necessari, conseguenti, inerenti e pertinenti al raggiungimento dei fini istituzionali, nonché i pagamenti e le riscossioni, l'apertura di conto corrente bancario e tutti gli altri atti necessari alla gestione.


ART. 8

CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di norma, per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo due volte l'anno, ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.
La convocazione è fatta da questo ultimo con avviso da inviare per iscritto al domicilio di ciascun amministratore, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza e con l'indicazione delle materie da trattare.
Il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti più della metà degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti In caso di parità di volo prevale il voto del Presidente.
Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto verbale che, trascritto in apposito registro, deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario, nominato dal Consiglio medesimo.


ART. 9

PRESIDENTE

Il Presidente, il quale ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio, è nominato dal fondatore tra i componenti di propria designazione, in caso di sua assenza o impedimento è sostituito Consigliere eletto Vice Presidente.
Al Presidente compete:
- la convocazione, la presidenza e la- determinazione dell'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico;
- la cura dell'esecuzione delle delibere del Consiglio di- Amministrazione del Comitato Scientifico;
- la firma degli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari vengono deliberati;
- la sorveglianza del buon andamento amministrativo della Fondazione;
- la cura dell'osservanza dello Statuto;
- l'adozione di ogni provvedimento opportuno in caso di urgenza sottoporre alla ratifica del Consiglio di Amministrazione.


ART. 10

COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente ed è composto sino un massimo di dieci membri nominati dal Presidente medesimo. Il Comitato Scientifico cura la direzione, l'approfondimento, lo studio, la promozione, la realizzazione delle iniziative e delle attività deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
Esso indica altresì al Consiglio di Amministrazione le materie e le tematiche di ricerca e sviluppo per le quali conferire borse di studio o premi.


ART. 11

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni ed è designato su indicazione del fondatore (Banca di Credito Cooperativo di Roma).
Il Revisore dei Conti provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali, effettua verifiche di cassa ed esprime il proprio avviso mediante apposita relazione che correda il bilancio di esercizio.
Il Revisore dei Conti verbalizza le proprie operazioni di controllo e verifica in apposito registro.
Per quanto applicabili, dovranno essere osservate le norme di cui agli artt 2403 e segg. del codice civile.


ART. 12

BILANCI

L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare, ha inizio quindi dal 1° gennaio e termina al 31 dicembre di ciascun anno.


ART. 13

ESTINZIONE

Qualora si verifichi uno dei casi di estinzione previsti dalla legge è esclusa la trasformazione della Fondazione o la sua fusione con altre istituzioni analoghe.
Concluse le operazioni di liquidazione i beni residui sono devoluti alla Banca di Credito Cooperativo di Roma, con vincolo di destinazione a finalità analoghe a quelle perseguite dalla Fondazione.


ART. 14

REGOLAMENTO INTERNO

Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie al funzionamento ed al perseguimento dei fini istituzionali la Fondazione può darsi un Regolamento interno approvato dal Consiglio di Amministrazione.


ART. 15

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto si applicano in quanto compatibili le disposizioni del codice civile e le leggi vigenti in materia.


ART. 16

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Gli Organi nominati nell'atto costitutivo eserciteranno immediatamente i loro poteri, ma il periodo di carica scade il terzo anno successivo alla data di riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione. Parimenti il primo esercizio finanziario avrà termine il 31 dicembre successivo alla data anzidetta.

Pubblicazioni

Ut Unum sintUt Unum sint

Il volume, pubblicato nel 1995, fu realizzato in memoria di Enzo Badioli. È una preziosa raccolta delle voci delle persone a lui più vicine negli ultimi anni della sua vita.

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Badioli, cooperatore e banchiereBadioli, cooperatore e banchiere

"Badioli, cooperatore e banchiere" è una raccolta degli scritti più significativi di Enzo Badioli, pubblicata nel 2005 in occasione del decennale della sua scomparsa, su iniziativa del Consiglio di amministrazione

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